Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento ha approvato nella XIII legislatura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare (legge 10 gennaio 2000, n. 6, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113), relativo alla promozione e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche e naturali e come cultura delle tecniche.
La cultura, però, non comprende soltanto le articolazioni tecnico-scientifiche, nell'accezione appena chiarita, ma anche, e costitutivamente, tutte le altre articolazioni della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, economiche e politiche e delle tecniche a esse applicate. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto l'ambito della cultura scientifica se dovesse essere ad esso sottratto tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dalle concretazioni delle scienze qui appena citate. Non si tratta, ovviamente, di riproporre ancora una volta la querelle, che pure ha segnato il dibattito culturale, tra la cultura delle scienze cosiddette «esatte» e la cultura delle scienze umanistiche, in quanto tale querelle per fortuna oggi è ampiamente superata dalla coscienza critica contemporanea. Si tratta, più proficuamente, di promuovere e di favorire la diffusione della cultura scientifica sia nell'accezione delle scienze matematiche e naturali che in quella relativa all'ampia
a) potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e nella diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, anche favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e di strutture aventi le stesse finalità;
b) incentivare, anche con il coinvolgimento delle università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionali del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, di archivi e di musei;
c) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifiche relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e di convegni, nonché iniziative di editoria a stampa e multimediale;
d) promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, così da diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.
L'articolo 1 conferisce ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali il compito di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità citate. Lo stesso articolo esplicita anche i criteri orientativi per l'assegnazione di finanziamenti a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.
L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, del Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche e stabilisce le modalità della sua composizione, anche in sede di prima attuazione della legge.
L'articolo 3, infine, determina l'onere derivante dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.